lunedì 13 febbraio 2012

I MISTERI DELLA CENTRALE A BIOMASSE E CIO CHE PREVEDE LA LEGGE

Così come si è verificato per le centrali turbogas oggi la rincorsa riguarda la costruzione di centrali industriali a biomasse. Le potenze termiche complessive sono in genere superiori ai 50 MW termici e quindi l’iter procedurale che porterà approvazione del progetto di impianto è quello della disciplina della valutazione di impatto ambientale. Trattandosi di un progetto dell’elenco B (allegato III, parte seconda) indicato nel Dlgs 152/06 è prevista una fase di verifica (screening) della compatibilità ambientale, che si può trasferire ad una vera e propria VIA sulla base delle decisioni dell’autorità competente. In ogni caso, dopo le conclusioni tratte in sede di screening o di VIA, per l’esercizio di nuovi impianti è richiesto il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale i cui contenuti coincidono per la gran parte con quelli di una valutazione d’impatto.

Per potenze inferiori, fino a 20 MW, rimane comunque d’obbligo il rilascio dell'autorizzazione ambientale intregrata, che tiene conto dei diversi impatti sociali, sanitari e ambientali già richiamati nella disciplina di VIA.

Infine, senza limiti di potenzialità, è comunque previsto il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, art.12, comma 3, disposizioni in materia di fonti rinnovabili: "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla Regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione."

In tutti questi casi è ineludibile il percorso che si apre nei rapporti con la cittadinanza, con coloro che in particolare si vedono modificata in primis la morfologia dei luoghi, causa le dimensioni di queste centrali. In effetti il procedimento di VIA garantisce a chi ne abbia interesse di conoscere in anticipo quali potrebbero essere le conseguenze che produrrà l’impianto sia nella fase di realizzazione che a regime e le soluzioni di mitigazione e abbattimento che sono state individuate per contenere, per quanto possibile tecnicamente, gli effetti sul territorio.

Infine l’allacciamento all’elettrodotto ENEL comporta necessariamente il passaggio di una linea nuova, diventa indispensabile conoscere modalita' e progetto di allacciamento alla rete elettrica, la valutazione dei livelli di radiazioni non ionizzanti prodotti dalle operazioni progettate e la descrizione delle azioni di mitigazione previste.

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