I MISTERI DELLA CENTRALE A BIOMASSE E CIO CHE PREVEDE LA LEGGE
Così
come si è verificato per le centrali turbogas oggi la rincorsa riguarda
la costruzione di centrali industriali a biomasse. Le potenze termiche
complessive sono in genere superiori ai 50 MW termici e quindi l’iter
procedurale che porterà approvazione del progetto di impianto è quello
della disciplina della valutazione di impatto ambientale. Trattandosi di
un progetto dell’elenco B (allegato III, parte seconda) indicato nel
Dlgs 152/06 è prevista una fase di verifica (screening) della
compatibilità ambientale, che si può trasferire ad una vera e propria
VIA sulla base delle decisioni dell’autorità competente. In ogni caso,
dopo le conclusioni tratte in sede di screening o di VIA, per
l’esercizio di nuovi impianti è richiesto il rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale i cui contenuti coincidono per la gran parte con quelli di una valutazione d’impatto.
Per potenze inferiori, fino a 20 MW, rimane comunque d’obbligo il
rilascio dell'autorizzazione ambientale intregrata, che tiene conto dei
diversi impatti sociali, sanitari e ambientali già richiamati nella
disciplina di VIA.
Infine, senza limiti di potenzialità, è
comunque previsto il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del
D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, art.12, comma 3, disposizioni in materia
di fonti rinnovabili: "La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e
riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione
unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato
dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di
tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata
dalla Regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
autorizzazione."
In tutti questi casi è ineludibile il percorso
che si apre nei rapporti con la cittadinanza, con coloro che in
particolare si vedono modificata in primis la morfologia dei luoghi,
causa le dimensioni di queste centrali. In effetti il procedimento di
VIA garantisce a chi ne abbia interesse di conoscere in anticipo quali
potrebbero essere le conseguenze che produrrà l’impianto sia nella fase
di realizzazione che a regime e le soluzioni di mitigazione e
abbattimento che sono state individuate per contenere, per quanto
possibile tecnicamente, gli effetti sul territorio.
Infine l’allacciamento all’elettrodotto ENEL comporta necessariamente
il passaggio di una linea nuova, diventa indispensabile conoscere
modalita' e progetto di allacciamento alla rete elettrica, la
valutazione dei livelli di radiazioni non ionizzanti prodotti dalle
operazioni progettate e la descrizione delle azioni di mitigazione
previste.
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